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Procedura europea di ingiunzione di pagamento

Il presente regolamento definisce una procedura europea di ingiunzione di pagamento. La procedura semplificata sveltisce le controversie transfrontaliere e in materia di crediti pecuniari non contestati nel campo civile e commerciale, riducendone i costi. L'ingiunzione di pagamento europea è riconosciuta ed eseguita in tutti gli Stati membri, tranne in Danimarca, senza bisogno di una dichiarazione che ne riconosca la forza esecutiva.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento.

SINTESI

Il regolamento, applicabile dal 2008, istituisce una procedura europea di ingiunzione di pagamento, la quale semplifica e sveltisce le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, riducendone i costi. Il regolamento garantisce la libera circolazione delle ingiunzioni di pagamento europee all'interno di tutti gli Stati membri definendo norme minime la cui osservanza rende inutile qualsiasi procedura intermedia nello Stato membro di esecuzione in via preliminare al riconoscimento e all'esecuzione stessa.

Applicare la procedura in materia civile e commerciale

La procedura europea di ingiunzione di pagamento si applica in materia civile e commerciale nelle controversie transfrontaliere, a prescindere dalla natura della giurisdizione. Una "controversia transfrontaliera" è una controversia nella quale almeno una delle parti abbia il proprio domicilio o risieda abitualmente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro della giurisdizione adita. Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri esclusa la Danimarca. L'applicazione della presente procedura non è prevista per le materie fiscali, doganali o amministrative né per la responsabilità di uno Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri ("acta jure imperii"). Sono esclusi altresì:
1. i regimi matrimoniali;
2. i fallimenti, concordati e altre procedure analoghe;
3. la previdenza sociale;
4. crediti derivanti da obbligazioni non contrattuali, tranne ove abbiano formato oggetto di un accordo fra le parti o vi sia stato riconoscimento del debito, o ancora se i crediti riguardano debiti liquidi risultanti da comproprietà di un bene.

Introdurre una richiesta di ingiunzione di pagamento europea

Il regolamento prevede un modulo A (allegato I) per la domanda di ingiunzione di pagamento europea.
I crediti pecuniari in causa devono essere liquidi ed esigibili alla data in cui la domanda di ingiunzione di pagamento europea viene introdotta.
La competenza delle giurisdizioni è disciplinata dalle norme comunitarie in materia, in particolare dal regolamento (CE) n. 44/2001. Se il credito è connesso con un contratto concluso da un consumatore per un uso ritenuto estraneo alla sua attività professionale e ove il convenuto sia il consumatore, sono competenti solo i giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato.
Il giudice a cui è presentata la domanda di ingiunzione di pagamento europea valuta quanto prima se siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità (carattere transfrontaliero della controversia in materia civile e commerciale, competenza del giudice adito, ecc.) e se la domanda sembri fondata.
Qualora nel modulo della domanda non figurino tutti gli elementi necessari, il giudice dà al ricorrente la possibilità di completare o ratificare la domanda entro un determinato termine, a meno che essa non sia palesemente infondata o inammissibile. A tale scopo il regolamento prevede un modulo B (allegato II).
Il giudice può sottoporre al ricorrente una proposta di modifica della domanda se essa soddisfa solo una parte delle condizioni previste. Il regolamento prevede all'uopo un modulo C (allegato III). Entro un dato termine, il ricorrente è invitato ad accettare o a rifiutare la proposta di ingiunzione di pagamento europea relativa a un ammontare fissato dal giudice. Il ricorrente viene reso edotto delle conseguenze della propria decisione e trasmette la sua risposta rinviando il modulo.
Se il ricorrente accoglie la proposta del giudice, questi emette un'ingiunzione di pagamento europea per la parte della domanda che il ricorrente stesso ha accettato. Le conseguenze che ne derivano per la restante parte della domanda iniziale sono disciplinate dalla legislazione nazionale. Ove il ricorrente non rispetti il termine fissato dal giudice o rifiuti la proposta del giudice, questi respinge in toto la domanda di ingiunzione di pagamento europea.
Il giudice informa il ricorrente in merito alle ragioni del rigetto tramite il modulo D (allegato IV). Contro il rigetto della domanda non è possibile formare ricorso. Il rigetto non osta tuttavia a che il ricorrente faccia valere il proprio credito tramite una nuova domanda d'ingiunzione di pagamento europea o attraverso qualsiasi altro procedimento previsto dall'ordinamento di uno Stato membro.

Emissione di un'ingiunzione di pagamento europea

Ove le condizioni per introdurre una domanda di ingiunzione di pagamento europea siano riunite, il giudice emette l'ingiunzione di pagamento europea quanto prima, vale a dire - in linea di massima - entro trenta giorni dall'introduzione della domanda. Dal calcolo del termine di trenta giorni esula il termine necessario al ricorrente per completare, rettificare o modificare la propria domanda.
L'ingiunzione di pagamento europea è emessa sulla mera base delle informazioni fornite dal ricorrente, non verificate dal giudice. L'ingiunzione di pagamento europea diverrà esecutiva, tranne ove il convenuto presenti opposizione presso il giudice di origine.
Il regolamento sopprime l'exequatur, ovvero l'ingiunzione di pagamento europea è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza bisogno di una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento. Le procedure di esecuzione sono disciplinate dal diritto nazionale dello Stato membro nel quale l'esecuzione dell'ingiunzione di pagamento europea viene richiesta.

Notifica dell'ingiunzione di pagamento europea al convenuto

L'ingiunzione di pagamento europea viene notificata al convenuto a norma delle disposizioni del diritto nazionale del paese nel quale la notifica va effettuata. Il regolamento prevede norme minime da rispettare per una serie di notifiche con o senza prova di ricevimento da parte del convenuto.

Notifica con prova di ricevimento:
1. notifica in mani proprie: il convenuto firma una dichiarazione di ricevimento datata;
2. notifica in mani proprie; la persona preposta alla notifica firma un documento datato nel quale si specifica che il convenuto ha ricevuto l'atto o ha rifiutato di riceverlo senza alcuna giustificazione legale;
3. il convenuto firma e rispedisce una dichiarazione di ricevimento datata quando riceve l'ingiunzione di pagamento europea a mezzo posta o con mezzi elettronici, come la telecopia o la posta elettronica.
Notifica senza prova di ricevimento:
1. notifica in mani proprie, presso l'indirizzo personale del convenuto, a persona con esso convivente o che lavori come dipendente presso questo indirizzo;
2. notifica in mani proprie nei locali commerciali del convenuto a una persona alle sue dipendenze, ove il convenuto sia un lavoratore autonomo o una persona giuridica;
3. deposito dell'ingiunzione nella cassetta delle lettere del convenuto;
4. deposito dell'ingiunzione presso un ufficio postale o un'autorità pubblica competente e relativa comunicazione scritta depositata nella cassetta delle lettere del convenuto, la quale specifichi la natura giudiziaria dell'atto;
5. notifica a mezzo posta o con mezzi elettronici attestata da conferma automatica della trasmissione, a condizione che il convenuto abbia preventivamente dato il proprio accordo.

L'indirizzo del convenuto deve essere conosciuto con certezza per poter procedere alla notifica dell'ingiunzione di pagamento europea. L'ingiunzione può essere notificata a un rappresentante del convenuto.

Opposizione all'ingiunzione di pagamento europea

La persona cui pervenga un'ingiunzione di pagamento europea - il convenuto - può presentare opposizione dinanzi al giudice che ha emesso l'ingiunzione di pagamento. L'opposizione deve essere rinviata entro un termine di trenta giorni a decorrere dalla notifica dell'atto. Per presentare opposizione, il convenuto può servirsi del modulo F (allegato VI), che gli viene consegnato unitamente all'ingiunzione di pagamento. Nell'opposizione, il convenuto indica che contesta il credito senza essere tenuto a precisarne le ragioni. Quando il convenuto si oppone all'ingiunzione di pagamento europea, il procedimento prosegue dinanzi alle giurisdizioni dello Stato membro di origine secondo la procedura civile prevista nell'ordinamento nazionale, a meno che il ricorrente non abbia chiesto in tal caso l'estinzione del procedimento. Allo scadere del termine di trenta giorni per presentare opposizione, il regolamento autorizza il convenuto a chiedere il riesame dell'ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice che l'ha emessa, qualora:
1. l'ingiunzione di pagamento sia stata notificata senza prova di ricevimento da parte del convenuto e la notifica non sia avvenuta a tempo per consentirgli di presentare le proprie difese;
2. il convenuto si sia trovato nell'impossibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali;
3. l'ingiunzione sia stata emessa a torto.

Quando il giudice respinge la richiesta del convenuto, l'ingiunzione di pagamento europea resta valida. In caso contrario, ove il giudice decida che il riesame è giustificato, l'ingiunzione di pagamento è nulla.
Inoltre, su richiesta del convenuto, l'esecuzione dell'ingiunzione di pagamento europea è rifiutata dal giudice competente nello Stato membro di esecuzione qualora l'ingiunzione sia incompatibile con una decisione o ingiunzione pronunciata in precedenza in qualsiasi altro Stato membro o in un paese terzo. Tale decisione deve riguardare una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti, oltre a essere riconosciuta nello Stato membro di esecuzione.